Statuto

Proposto dal gruppo di lavoro incaricato per la stesura del regolamento della sezione C.A.I. di Gardone V.T.

Titolo I – Denominazione, Sede, Durata

Art. 1  –  E’ costituita con sede in Gardone V.T.  un’associazione denominata Club Alpino Italiano Sezione di Gardone V.T.  e sigla “C.A.I.  Sezione di Gardone V.T.”  Essa ha durata illimitata.

Art. 2  –  L’Associazione e’ una Sezione del Club Alpino Italiano (C.A.I.) ed uniforma il proprio regolamento allo Statuto ed al regolamento Generale del C.A.I.

Titolo II – Scopi

Art. 3  –  L’Associazione ha per scopo di provvedere :

a) – alla tutela degli interessi generali dell’alpinismo collaborando con tutti gli enti, pubblici o privati, che si occupino nell’ambito locale di problemi connessi con l’alpinismo
b) – alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione di rifugi alpini e bivacchi
c) – al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche
d) – alla diffusione della frequentazione della montagna e all’organizzazione di iniziative alpinistiche, sci alpinistiche e naturalistiche
e) – all’organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività’ alpinistiche, escursionistiche, speleologiche e naturalistiche
f ) – all’organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e per la prevenzione degli infortuni nell’esercizio delle attività’ alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati e dei pericolanti e per il recupero dei caduti, di concerto con la delegazione del C.N.S.A.S.
g) – alla promozione di attività’ scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell’ambiente montano
h) – alla promozione di ogni iniziativa idonea alla protezione ed alla valorizzazione dell’ambiente montano

Art. 4  –  L’associazione non ha scopo di lucro, e’ indipendente, apolitica, aconfessionale.

Titolo III – Soci

Art. 5  –  I soci dell’Associazione sono benemeriti, ordinari, familiari o giovani, secondo quanto stabilisce l’ art. 7
dello Statuto del C.A.I.

Art. 6  –  Chiunque intenda divenire socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, controfirmata da almeno un socio presentatore, iscritto all’Associazione da almeno due anni; per i minori, la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potesta’. Il Consiglio Direttivo decide sull’ammissione con giudizio insindacabile. Il socio, con l’ammissione, si impegna ad osservare lo Statuto ed il Regolamento Generale del C.A.I. , nonche’ il Regolamento sezionale e le delibere dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Art. 7  –  I soci sono tenuti a versare all’Associazione :

a) – la quota di ammissione (comprensiva del costo della tessera) nella misura che verra’ stabilita anno per anno dal Consiglio Direttivo
b) – la quota associativa annuale
c) – il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative
d) – eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali, in base a piani di attivita’ annuali o pluriennali
i contributi di cui al comma precedente devono essere versati entro il 31 marzo di ogni anno; dopo tale data sara’ addebitata ai soci la maggior spesa, decisa dal Consiglio Direttivo, resasi necessaria per il rinnovo. Il socio non in regola con i versamenti non puo’ partecipare alla vita dell’Associazione, ne’ usufruire dei servizi sociali

Art. 8  –  I diritti dei soci sono quelli stabiliti nell’articolo 8 dello Statuto e nell’articolo 12 del Regolamento Generale del C.A.I.

Art. 9  –  La qualità di socio si perde per morte (o per scioglimento, trattandosi di ente), per dimissioni, per morosità, per radiazione.

Art.10  – Il Consiglio Direttivo puo’ adottare nei confronti del socio che tenga un contegno contrastante con gli scopi dell’Associazione o con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti dell’ammonizione o della sospensione dalle attivita’ sociali per un periodo massimo di un anno; nei casi piu’ gravi puo’ essere deliberata la radiazione. Contro i provvedimenti disciplinari, il socio puo’ presentare ricorso a norma degli articoli 15 e 19 del Regolamento generale del C.A.I.

Titolo IV – Organi dell’Associazione

Art.11  –  Sono organi dell’Associazion:
 – l’assemblea dei soci
 – il Consiglio Direttivo
 – il Presidente
 – il Tesoriere
 – il Segretario
 – il Collegio dei Revisori dei Conti

Art.12  –  Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e non possono essere affidate che a soci maggiorenni iscritti all’Associazione da almeno due anni compiuti.

Capo 1  –  ASSEMBLEA

Art.13  –  L’Assemblea dei soci e’ l’organo sovrano dell’Associazione; essa rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o dissenzienti.
L’Assemblea :
 – elegge i Consiglieri, i Revisori dei Conti e i Delegati
 – approva annualmente il programma dell’Associazione la relazione del Presidente ed i bilanci consuntivo e   preventivo
 – delibera sull’alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili
 – delibera sulle modifiche del presente Regolamento
 – determina la quota associativa annuale epr la parte eccedente la misura minima fissata dall’Assemblea dei Delegati
 – delibera sullo scioglimento dell’Associazione stabilendone le modalità’ e nominando uno o più’ liquidatori
 – delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal consiglio Direttivo o che venga sollevata mediante mozione sottoscritta da almeno cinquanta soci aventi diritto al voto

Art.14  –  L’Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno, entro il 31 Marzo, per l’approvazione dei bilanci e delle varie relazioni; puo’ essere inoltre convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno. L’assemblea deve essere convocata senza indugio quando ne facciano richiesta motivata un decimo dei soci aventi diritto al voto. La convocazione avviene mediante avviso esposto nella sede sociale e spedito almeno dieci giorni prima a tutti i soci; nell’avviso devono essere indicati l’Ordine del giorno, il luogo, il giorno e l’ora della convocazione.

Art.15  – Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali; i soci minori non hanno diritto di voto. I soci possono farsi rappresentare in assemblea ad altri soci, esclusi i Consiglieri e i revisori, ogni socio non puo’ portare piu’ di due deleghe. Per la validita’ delle riunioni e’ necessaria la presenza di almeno la meta’ degli aventi diritto al votpo; tuttavia in seconda convocazione, che potra’ tenersi anche ad un’ ora di distanza dalla prima, l’Assemblea e’ validamente costituita, qualunque sia il numero dei presenti.

Art.16  –  L’Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e, se necessario tre scrutatori. Spetta al presidente dell’Assemblea di constatare la regolarita’ delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea.

Art.17  –  Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti, tuttavia:
 – le deliberazioni concernenti l’alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili nonchè le modifiche regolamentari debbono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei presenti aventi diritto di voto:
 – la deliberazione di scioglimento dell’associazione deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti di tutti gli iscritti aventi diritto al voto. Le nomine alle cariche sociali si fanno a scheda segreta.

Art.18  –  le deliberazioni concernenti l’alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi od altre opere alpine e le modifiche del regolamento sezionale non acquisteranno efficacia se non dopo l’approvazione da parte del consiglio centrale del C.A.I. a norma degli art.12 e 27 dello Statuto del C.A.I.

Capo 2  –  CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.19  –  Il consiglio Direttivo e’ l’organo esecutivo dell’Associazione, esso si compone di almeno nove membri eletti dall’assemblea tra i soci, che durano in carica tre anni. Il consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente, nomina il segretario ed il tesoriere e conferisce ogni altra carica sociale.

Art.20  –  Al consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’associazione, salve le limitazioni contenute nel presente regolamento o nello statuto e regolamento generale del C.A.I. In particolare il Consiglio :
 – stabilisce il programma annuale di attivita’ dell’Associazione e prende tutte le decisioni necessarie per adempierlo
 – convoca l’Assemblea
 – redige annualmente il bilancio consuntivo e preventivo e approva la relazione del Presidente da sottoporre all’assemblea
 – delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci
 – autorizza il Presidente a firmare gli atti riguardanti l’associazione
 – delibera sulle domande d’associazione di nuovi soci
 – propone incaricati o commissioni allo svolgimento di determinate attività sociali
 – delibera la costituzione e lo scioglimento di Sottosezioni e gruppi e ne coordina l’attivita’

Art.21  –  Il consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni due mesi su convocazione del Presidente; la riunione deve essere convocata senza indugio quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei Consiglieri. Per la validita’ delle riunioni e’ necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti, a parita’ di voti, prevale quello del Presidente.

Art.22  –  ai Consigliere che per qualsiasi causa venga a mancare nel corso del triennio, subentra il primo dei non eletti. Il Consigliere che senza giustificato motivo sia assente a due riunioni consecutive del Consiglio e’ considerato dimissionario.

Capo 3  –  PRESIDENTE

Art.23  – Il presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza dell’associazione di fronte a terzi e la firma sociale. Il Presidente in caso di urgenza, può prendere i provvedimenti che sarebbero del consiglio Direttivo, salvo sottoporli alla ratifica di quest’organo alla sua prima riunione.

Art.24  –  Il Vice presidente sostituisce il Presidente, con gli stessi poteri, in caso di sua assenza od impedimento.

Capo 4  –  TESORIERE E SEGRETARIO

Art.25  –  Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell’Associazione, ne tiene la contabilità e presenta al consiglio Direttivo il bilancio entro il 15 Febbraio.

Art.26  –  Il Segretario compila i verbali delle riunioni del consiglio Direttivo, da’ attuazione alle delibere di quest’organo e sovrintende ai servizi amministrativi dell’associazione.

Capo 5  –  Revisori dei Conti

Art.27  –  Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri, nominati dall’Assemblea per un triennio. Esso elegge nel suo seno un Presidente.

Art.28  –  Il Collegio dei Revisori dei Conti e’ l’organo di controllo della contabilita’ sociale. Esso si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo. I Revisori dei Conti hanno il diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno anche il diritto di ottenere dal Consiglio Direttivo notizie sull’andamento delle operazioni sociali e possono procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

TITOLO V  –  PATRIMONIO –  ESERCIZI SOCIALI – BILANCIO

Art.29  –  Il patrimonio sociale e’ costituito :
 – da beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione
 – da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio
 – da qualsiasi altra somma che venge erogata a favore dell’Associazione, per il raggiungimento dei suoi scopi statutari

Art.30  –  Le entrate sociali sono costituite :
 – dalle quote di ammissione
 – dalle quote associative annuali di spettanza della Sezione
 – dagli eventuali proventi di iniziative e attività sociali

Art.31  –  I fondi liquidi dell’Associazione devono essere depositati e intestati all’Associazione stessa presso un istituto di credito, preferibilmente di diritto pubblico. I mandati di pagamento relativi a spese straordinarie devono essere firmati congiuntamente dal Presidente e dal Tesoriere.

Art.32  –  Gli esercizi sociali si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo approva il bilancio, che e’ lasciato in visione ai soci presso la sede sociale, prima dell’Assemblea Ordinaria in cui sara’ sottoposto alla loro approvazione.

Art.33  –  I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. In caso di scioglimento dell’Associazione l’intero suo patrimonio verrà devoluto secondo quanto stabilito nell’art.14 dello Statuto del C.A.I. 
E’ escluso escluso qualsiasi riparto di attività fra i soci.

TITOLO VI  –  SOTTOSEZIONI E GRUPPI

CAPO 1  SOTTOSEZIONI

Art.34  –  L’Associazione puo’ costituire, nel territorio di sua competenza, una o piu’ sottosezioni. Per la costituzione il comitato promotore deve presentare al Consiglio Direttivo della sezione apposita domanda corredata dai documenti previsti dall’art.32 del Regolamento Generale del C.A.I.
Nei termini previsti il Consiglio Direttivo delibera sulla richiesta di costituzione, previa verifica dei risultati e approvazione del Regolamento della costituita Sottosezione.

Art.35  –  Il Regolamento della Sottosezione deve prevedere i seguenti organi:
 – Assemblea dei soci (da convocarsi almeno una volta all’anno in tempo utile presentazione dei bilanci alla Sezione)
 – Consiglio di Reggenza (composto da almeno cinque membri)
 – Reggente
 – Tesoriere
 – Segretario
La disciplina dei suddetti organi non può essere in contrasto con i principi fissati in materia dallo Statuto e dal Regolamento Generale del C.A.I., nonchè dal Regolamento Sezionale.

Art.36  –  Il Reggente, che e’ il responsabile della sottosezione, per tutte le necessita’ amministrative e gestionali si rivolge alla segreteria della Sezione. Il Consiglio Direttivo della Sezione sovrintende sulle attività delle Sottosezioni, ne cura il coordinamento, vigila sul rispetto di tutte le norme statutarie e regolamentari.

CAPO 2  GRUPPI

Art.37  –  L’Associazione favorisce la crescita nel proprio seno di gruppi organizzati di soci, su richiesta di almeno dieci soci maggiorenni, che intendano sviluppare in particolare una delle attivita’ statutarie dell’Associazione o comunque un’attivita’ compatibile con i fini dell’Associazione stessa. La costituzione dei Gruppi deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo, che deve anche approvarne i regolamenti. I Gruppi non hanno patrimonio proprio, ma soltanto autonomia contabile; essi devono presentare al Consiglio Direttivo bilanci e relazioni annuali; il loro bilancio e’ parte del bilancio annuale dell’Associazione. I Gruppi non possono intrattenere rapporti diretti di ogni genere con la Pubblica Amministrazione ed in particolare con gli Enti Locali.

TITOLO VII  CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art.38  –  Le controversie che dovessero insorgere fra i soci o fra soci ed organi dell’Associazione, relative alla vita dell’Associazione stessa, non potranno venire deferite all’autorità giudiziaria se prima non venga esperito un tentativo di conciliazione. Organi competenti ad esperire il tentativo sono :
 – Il Consiglio Direttivo integrato dai Revisori dei Conti, per le controversie fra soci
 – Il Comitato di Coordinamento del Convegno Regionale per le controversie fra soci ed organi dell’Associazione. Si applicano le norme procedurali stabilite dall’art.31 del Regolamento Generale del C.A.I.

Art.39  –  Contro le deliberazioni degli Organi Sezionali che si ritengano in violazione del presente Regolamento o dello Statuto o del Regolamento Generale del C.A.I., e’ data la possibilità di ricorso a norma dell’art.14 del Regolamento Generale del C.A.I.

TITOLO VIII  DISPOSIZIONI FINALI

Art.40  –  Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano lo Statuto ed il Regolamento Generale del C.A.I.

Art.41  –  Il presente Regolamento con deliberazione del Consiglio Direttivo verra’ adeguato alle eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.